Art. 18.
(Cause soggettive di esclusione della responsabilità).

      1. In materia di cause soggettive di esclusione della responsabilità, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'esecuzione di un ordine illegittimo vincolante, nel caso di esecuzione di un ordine non sindacabile della pubblica autorità, sempre che non si tratti di ordine manifestamente criminoso o la cui criminosità sia comunque nota all'esecutore;

          b) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità la necessità cogente, nell'ipotesi in cui il soggetto abbia commesso il fatto per salvare sé o altra persona a lui legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né volontariamente causato, di morte o di danno grave all'integrità fisica o alla libertà personale o sessuale, purché l'interesse salvato presenti una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso, stabilendo che non si escluda la responsabilità di chi agisca per salvare se stesso, avendo un particolare dovere di esporsi al pericolo;

          c) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque di minorata difesa;

          d) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'affidamento

 

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nel consenso altrui, in ragione della verosimile utilità obiettiva del fatto commesso per il titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso;

          e) prevedere come causa soggettiva di esclusione della responsabilità l'ordine del privato nell'ipotesi in cui il soggetto esegua un ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, in caso di tenuità del fatto e delle sue conseguenze.